23 mag 2017
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In merito alle modifiche apportate alla normativa PIR, si rileva la correzione del refuso contenuto nel comma 101. Ed infatti, il rinvio al “comma 90” contenuto nel citato comma 101 ai fini della individuazione degli investimenti qualificati da effettuare nel piano era errato, ed era da intendersi al “comma 102”. Viene quindi finalmente eleminato ogni dubbio: al fine di beneficiare del regime di non imponibilità dei redditi derivanti dagli investimenti detenuti nel piano, le somme o i valori conferiti nel piano devono essere destinati ad investimenti qualificati di cui al comma 102, anche nel caso di investimento diretto, nel rispetto ovviamente dei vincoli di composizione e concentrazione del patrimonio del PIR e al vincolo di detenzione di cinque anni degli strumenti finanziari in cui è investito il piano.
Pertanto, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel PIR dovranno essere investiti, per almeno il 70%, in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese italiane od estere (UE o SEE) con stabile organizzazione in Italia che svolgono attività diverse da quella immobiliare. Di questo 70%, il 30% (che equivale al 21% del valore complessivo degli investimenti del piano) deve essere investito in strumenti finanziari di imprese italiane od estere (UE o SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Resta fermo che i suddetti investimenti possono essere effettuati anche indirettamente per il tramite di OICR. In particolare, ai fini della normativa in esame, assume rilevanza anche l’investimento indiretto effettuato per il tramite di OICR italiani od esteri (UE o SEE), qualora l’organismo di investimento investa il proprio attivo nel rispetto dei vincoli e dei limiti disposti dalla normativa (cc.dd. OICR PIR compliant).
Oltre alla correzione del refuso, è stato riformulato il comma 113 per meglio chiarire che l’intermediario o l’impresa di assicurazione presso cui è stato aperto il PIR deve tenere separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti nonché degli investimenti qualificati effettuati. La separazione contabile è necessaria, da un lato, per tenere memoria delle movimentazioni degli strumenti finanziari contenuti nel piano (acquisti o sottoscrizioni, conferimenti, cessioni, rimborsi a scadenza), dei redditi derivanti dagli stessi e delle eventuali minusvalenze conseguite, dall’altro, per verificare l’osservanza dell’obbligo di detenzione degli strumenti finanziari per almeno cinque anni.
Al riguardo preme evidenziare che la normativa PIR non prevede l’obbligo di aprire un rapporto ad hoc in cui destinare le somme o i valori. L’intermediario finanziario o l’impresa di assicurazione deve quindi garantire anche la separazione contabile delle somme o valori destinati nel PIR e dei loro impieghi, rispetto agli altri strumenti finanziari eventualmente detenuti presso lo stesso intermediario.
Un’ulteriore modifica ha riguardato il comma 106 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017. E’ stato previsto, per le persone fisiche titolari di un PIR, un termine più ampio di 90 giorni (anziché di 30 giorni) per reinvestire le somme conseguite a seguito del rimborso a scadenza degli strumenti finanziari detenuti nel piano. Ciò, in linea, tra l’altro, con quanto previsto per le forme di previdenza complementari e gli enti di previdenza obbligatoria.